Newsletter 28 – Regime transitorio per la distribuzione dividendi chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Come già illustrato nella newsletter n.21/2022, la legge n.205/2017 ha modificato il regime di tassazione dei redditi da partecipazioni “qualificate”, prevedendo la possibilità di beneficiare di un regime transitorio in ordine alle distribuzioni di dividendi di utili generati sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 31 dicembre 2022 .
In particolare, la norma prevede che suddetto regime transitorio si applichi «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022».
Pertanto il regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche è riassumibile come segue:
A) Distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
Periodo di formazione dell’utile | Partecipazioni qualificate | Partecipazioni non qualificate | |
Dal 2018 | Ritenuta 26% | Ritenuta 26% | |
Nel 2017 |
IRPEF su base imponibile al: |
58,14% | |
Dal 2008 al 2016 | 49,72% | ||
Prima del 2008 | 40,00% | ||
Per presunzione si intendono prioritariamente distribuiti gli utili prodotti prima del 2008, poi dal 2008 al 2016, quindi nel 2017. |
B) Distribuzioni dividendi deliberate dal 1° gennaio 2023
Periodo di formazione dell’utile | Partecipazioni qualificate | Partecipazioni non qualificate |
QUALSIASI |
Ritenuta 26%
|
Per presunzione si intendono prioritariamente distribuiti gli utili prodotti prima del 2008, poi
dal 2008 al 2016, quindi nel 2017.
Pertanto, in base al tenore letterale della disciplina del regime transitorio, supportato anche dall’orientamento della dottrina prevalente, il solo presupposto per l’applicazione di tale regime sarebbe sancito da una delibera assembleare di distribuzione dividendi adottata entro la data del 31 dicembre 2022.
Di diverso orientamento pare essere l’Agenzia delle Entrate che nella recente risposta all’interpello n.454 del 16/09/2022 rilasciata dalla Direzione Centrale Persone Fisiche, ha affermato che il regime “transitorio” richiederebbe, quale condizione per la sua applicazione, anche la materiale distribuzione dei dividendi deliberati e, dunque, anche l’incasso da parte del socio persona fisica entro il 31/12/2022, non costituendo pertanto presupposto sufficiente la sola delibera registrata.
Riteniamo quindi, in via prudenziale, che i dividendi deliberati entro il 31/12/2022 e potenzialmente oggetto di applicazione del regime transitorio (utili formatisi sino all’esercizio 31/12/2017), ai fini dell’assoggettamento a tale regime, debbano essere altresì incassati entro tale data.
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